Benefici fiscali per aziende

Donare conviene anche alla tua azienda: i benefici fiscali per le erogazioni liberali

Sostenere un’associazione non profit non è solo una scelta di responsabilità sociale: per le imprese italiane esistono vantaggi fiscali concreti che rendono la donazione un atto conveniente anche dal punto di vista economico.

La deduzione dal reddito d’impresa

Le aziende, siano esse società di capitali, società di persone o ditte individuali in contabilità ordinaria, possono dedurre dal proprio reddito imponibile le somme donate a enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Il limite è il 10% del reddito complessivo dichiarato, senza un tetto massimo in valore assoluto. In pratica: più è alto il reddito dell’azienda, maggiore può essere l’importo deducibile.

Cosa significa concretamente? Se la tua azienda avesse un reddito imponibile di 200.000 € e dona 15.000 € a un’ODV iscritta al RUNTS, quei 15.000 € vengono sottratti dalla base su cui calcoli le imposte. Con un’aliquota IRES del 24%, il risparmio fiscale effettivo sarebbe di circa 3.600 €.

A chi devi donare per avere il beneficio

Non tutte le associazioni danno diritto allo stesso trattamento fiscale. I benefici si applicano pienamente quando si dona a enti iscritti al RUNTS, tra cui le ODV (Organizzazioni di Volontariato).

Gli enti iscritti al RUNTS sono consultabili pubblicamente sul portale del Ministero del Lavoro. Prima di formalizzare una donazione, è buona prassi verificare l’iscrizione dell’ente e richiedere una ricevuta in carta intestata con tutti i dati fiscali. Abilitiamo è correttamente iscritta al RUNTS.

La regola d’oro: tracciabilità obbligatoria

Esattamente come per le persone fisiche, anche per le aziende il contante non è ammesso. La donazione deve avvenire tramite strumenti tracciabili: bonifico bancario, assegno, carta aziendale. Senza tracciabilità, il beneficio fiscale decade completamente.

L’ente donatario è tenuto a rilasciare una ricevuta con l’indicazione dell’importo, della data, dei propri dati fiscali e della dicitura che attesta la natura di erogazione liberale. Questo documento è indispensabile in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Donazioni in natura

Imposte sui redditi. Con gli stessi benefici in termini di deduzione dall’imponibile è possibile donare anche in natura, cioè donare beni e servizi.
Per quantificare l’ammontare della donazione si deve in genere fare riferimento al valore normale (art.9 T.U.I.R.) che, sostanzialmente, è pari al valore a cui si riuscirebbe a vendere tale bene in normali condizioni di mercato. Se si stima tale valore superiore ai 30.000 euro oppure se non è determinabile oggettivamente, è richiesta una perizia giurata. Nel caso di aziende, se si tratta di beni facenti parte delle immobilizzazioni, il loro valore ai fini della donazione è pari al residuo fiscale (cioè sostanzialmente il costo al netto dell’eventuale ammortamento già effettuato). Se invece si tratta di beni merce, cioè oggetto dell’attività di produzione o commercializzazione, il valore è determinato secondo i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino (art. 92 T.U.I.R.).

Esenzione IVA. La cessione gratuita di beni alle Onlus è esente da IVA (art.10 c.1 n.12 DpR 633/72). Diviene però indetraibile e va quindi riversata all’Erario l’iva detratta sugli acquisti relativi a tali cessioni (art. 19 c.2 DpR 633/72). Fanno eccezione, a particolari condizioni, le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, integratori alimentari, medicinali, articoli di medicazione, presidi medico chirurgici, prodotti per l’igiene della casa e della persona, cartoleria e cancelleria (cfr. art.16 L.166/2016 e ss.mm.), che ai fini Iva si considerano “distrutti” e quindi rimane consentita all’impresa donante la detrazione dell’iva versata sul loro acquisto / produzione.

Sponsorizzazioni

Condizioni: In merito, la circolare 34/E/2009 ha affermato che le spese di sponsorizzazione, per essere deducibili come spese di pubblicità, devono: 1) avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome o il marchio dell’impresa; 2) essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico (cioè una controprestazione) del soggetto beneficiario.

Imposte sui redditi: Le spese per le sponsorizzazioni sono deducibili dalle aziende come quelle di pubblicità, dato che si tratta di contratti a prestazioni corrispettive. L’agenzia delle Entrate (con le risoluzioni 2/1016 del 1974, 9/204 del 1992 e 356/E del 2002) e la dottrina prevalente ritengono che le spese di sponsorizzazione debbano avere, nella determinazione del reddito d’impresa, lo stesso trattamento di quelle di pubblicità.

IVA: Considerate le caratteristiche di tale contratto, per beneficiare di sponsorizzazioni l’ente del terzo settore deve essere in possesso di partita IVA. Infatti, le prestazioni rese si considerano svolte nell’ambito di un’attività commerciale e i relativi corrispettivi andranno assoggettati ad IVA.

Sponsorizzazione o donazione? La distinzione conta

Molte aziende confondono le erogazioni liberali con le sponsorizzazioni. La differenza è sostanziale:

Mischiare i due strumenti, per esempio ricevendo visibilità in cambio di una somma dichiarata come donazione, può esporre l’azienda a contestazioni fiscali. Meglio tenere i due rapporti separati e documentati.

Come registrare la donazione in contabilità

Dal punto di vista contabile, l’erogazione liberale va registrata tra i costi non inerenti all’attività d’impresa, con una causale chiara. La deduzione avviene in sede di dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC per le società di capitali), nella sezione dedicata alle variazioni in diminuzione del reddito imponibile.

È consigliabile concordare la gestione con il proprio commercialista, specialmente per importi rilevanti o quando si opera in regimi fiscali particolari.

In sintesi: donare a un ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS permette alla tua azienda di ridurre il reddito imponibile fino al 10% del totale dichiarato. Basta che la donazione sia tracciabile e documentata da una ricevuta. Un vantaggio fiscale reale, che si aggiunge al valore sociale della scelta.

Nota: le indicazioni si riferiscono alla normativa vigente (D.Lgs. 117/2017, TUIR art. 100 e successive modificazioni). Ogni situazione aziendale è diversa: raccomandiamo sempre di rivolgersi al proprio consulente fiscale.

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